Milano, 11 mar. (Apcom) - Resta a Milano il processo per il tentativo di scalata ad Antonveneta da parte della Bpl poi Bpi di Giampiero Fiorani dove tra gli imputati ci sono l'ex governatore di Bankitalia Antonio Fazio, il senatore del Pdl Luigi Grillo e gli ex vertici di Unipol Gianni Consorte e Ivano Sacchetti, accusati di aggiotaggio. Lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano rigettando le eccezioni di competenza territoriale formulate dalle difese a vantaggio delle autorità giudiziarie di Lodi o di Bologna. La magistratura milanese non demorde, anche dopo la clamorosa decisione della Cassazione che recentemente aveva trasferito a Bologna, destinandolo di fatto alla prescrizione, il processo a Consorte e Sacchetti, già condannati nel capoluogo lombardo a 6 mesi di reclusione convertiti in ammenda per insider trading.
E proprio a quella sentenza della Suprema Corte fanno implicito riferimento i giudici a pagina 2 della loro ordinanza quando scrivono: "Sono note a questo Tribunale opinioni anche autorevoli di segno contrario". Per il collegio della seconda sezione penale presieduto da Gabriella Manfrin "si deve ritenere realizzata la condotta manipolativa del mercato quando i comportamenti descritti siano stati recepiti dal mercato stesso e quindi quando per il loro carattere intrinsecamente diffusivo siano stati resi disponibili e pubblici attraverso gli strumenti che la legislazione prevede per le negoziazioni finanziarie".
"Diversamente infatti non potrebbero neppure essere idonee a provocare quel pericolo concreto di turbamento del corso dei prezzi che si assume come effetto tipico della condotta penalmente rilevante" è il ragionamento dei giudici secondo i quali "l'ordine ricevuto dall'intermediario per poter giungere a destinazione deve venire poi comunicato attraverso il sistema telematico gestito all'epoca (2005 n.d.r.) dalla Borsa con sede in Milano per potersi materialmente incrociare con un'offerta di segno contrario e realizzare così quella transazione che viene contestualmente comunicata agli operatori e al pubblico diventando da quel momento idonea a costituire una notizia 'price sensitive'".
In parole povere "la mera manifestazione di volontà di voler acquistare attraverso un ordine non può ancora essere considerata un acquisto ma al più un atto preliminare propedeutico ad esso". Il collegio inoltre spiega come la sua decisione "è lungi da apparire come 'irragionevole' in quanto determinerebbe l'accentramento in un'unica sede giudiziaria del contenzioso relativo alle materie che riguardano determinate transazioni finanziarie connesse all'unica sede della Borsa". La scelta invece "sembra rispondere piuttosto ad un criterio di razionalità dettato dall'esigenza di individuare il giudice competente in base a criteri predeterminati secondo il principio costituzionale che ispira il nostro ordinamento processuale". I giudici hanno rigettato anche le eccezioni sulla nullità dell'incidente probatorio relativo agli interrogatori di Fiorani e altri indagati davanti al gip e su quella del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione. Il processo è proseguito con l'illustrazione dei temi di prova da parte dei pm Eugenio Fusco e Gaetano Ruta. I difensori diranno la loro alla prossima udienza del 25 marzo.