Diritto PRIVACY: CRONACA, NO A RIFERIMENTI INDIRETTI IDENTITA’ MINORI
(AGI) - Roma, 30 ott. - Non basta omettere il cognome per tutelare un minore, se poi nell’articolo vengono forniti particolari tali da renderlo facilmente identificabile. E’ quanto ribadisce l’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali (relatore Mauro Paissan) nell’accogliere il ricorso di una donna che riteneva di aver subito una violazione dei propri dati e di quelli dei propri figli da parte di un quotidiano. La vicenda si riferisce ad un fatto di cronaca nel quale era coinvolto un bambino che, conteso dai genitori separati, era poi stato ricoverato in ospedale.“Motivo del ricorso della donna - spiega la newsletter settimanale del Garante - non era tanto il fatto in se’ quanto quello che nell’articolo, pur non essendo citato il cognome degli interessati, venivano forniti numerosi particolari che avrebbero facilmente permesso l’identificazione dei soggetti: citta’ in cui si e’ svolta la vicenda, nome, eta’ e particolari dettagliati sulla salute del minore, nome ed eta’ della sorella (pure minore), nomi ed iniziali del cognome dei genitori, loro professione, luogo di attuale residenza della madre”. Molti, dunque, gli elementi forniti dal giornalista sulla base dei quali sarebbe stato possibile, ad un numero significativo di persone, riconoscere la ricorrente e i suoi due figli.Il Garante riafferma che, anche quando si ricorre all’oscuramento dei nomi, “se si forniscono dettagli tali da poter identificare la persona oggetto del fatto di cronaca si lede il suo diritto alla privacy, circostanza ancora piu’ grave se si tratta di un minore”. Rigettata invece la seconda parte dell’istanza della ricorrente, nella quale si chiedeva la cancellazione dall’archivio del quotidiano delle informazioni relative ai protagonisti della vicenda e di poter conoscere l’origine delle stesse: per quest’ultima richiesta, in particolare, l’Autorita’ ribadisce che va rispettato il segreto professionale del giornalista.Il Garante ha quindi vietato al quotidiano l’ulteriore utilizzo dei dati in questione “quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali degli interessati”, stabilendo, a carico della societa’ editrice, un risarcimento pari a 300 euro. (AGI)Bas
PRIVACY DAILY 24.06.2025
1 giorno fa